Convenzione 136›Parte VI
Art. 7
In vigore dal 14 mag 1981
.
1.1 lavori che comportano l'uso di benzene o di prodotti contenenti
benzene devono essere eseguiti, per quanto possibile, in apparecchi chiusi.
2. Quando non è possibile utilizzare apparecchi chiusi, i posti di
lavoro dove vengono usati benzene o prodotti contenenti benzene devono essere attrezzati di mezzi efficaci atti ad assicurare la evacuazione dei vapori di benzene in misura tale da proteggere la salute dei lavoratori.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-7-7