Convenzione 136›Parte VI
Art. 6
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Nei locali dove vengono fabbricati, manipolati od usati benzene
o prodotti contenenti benzene, deve essere presa ogni misura atta a prevenire la fuoriuscita di vapori di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro.
2. Quando i lavoratori sono esposti al benzene o a prodotti
contenenti benzene, il datore di lavoro deve fare in modo che la concentrazione di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro non superi un massimo che l'autorità competente dovrà fissare, a un livello che non oltrepassi il valore massimo di 25 particelle per milione (80 mg/m3 ).
3. Direttive dell'autorità competente devono indicare in che modo
si deve procedere per determinare la concentrazione di benzene nell'atmosfera di luoghi di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-6-7