Convenzione 136›Parte VI
Art. 9
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Qualora dei lavoratori siano destinati ad effettuare lavori che
comportano l'esposizione a vapori di benzene o di prodotti contenenti benzene, devono essere sottoposti:
a) ad una visita medica attitudinale approfondita, prima
dell'impiego, comprendente una analisi del sangue;
b) a controlli ulteriori periodici con esami biologici (compresa
una analisi del sangue) e la cui frequenza è fissata dalla legislazione nazionale.
2. Previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative
di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se esistono, l'autorità competente di ogni Paese può concedere deroghe agli obblighi previsti al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi di determinate categorie di lavoratori.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-9-7