Convenzione 136›Parte VI
Art. 14
In vigore dal 14 mag 1981
.
Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione:
a) prenderà, per via legislativa o con qualsiasi altro mezzo
conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, le misure atte a rendere esecutive le disposizioni della presente Convenzione;
b) designerà, in conformità alla prassi nazionale, la o le
persone alle quali spetta l'obbligo di assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
c) s'impegnerà ad incaricare servizi d'ispezione adeguati del
controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, oppure a verificare che sia assicurata un'ispezione adeguata.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-14-6