Art. 14
Convenzione 136Parte VI

Art. 14

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In vigore dal 14 mag 1981
. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione: a) prenderà, per via legislativa o con qualsiasi altro mezzo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, le misure atte a rendere esecutive le disposizioni della presente Convenzione; b) designerà, in conformità alla prassi nazionale, la o le persone alle quali spetta l'obbligo di assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione; c) s'impegnerà ad incaricare servizi d'ispezione adeguati del controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, oppure a verificare che sia assicurata un'ispezione adeguata.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-14-6