Convenzione 136Parte VI

Art. 1

In vigore dal 14 mag 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 136 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DI INTOSSICAZIONE DOVUTI AL BENZENE La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla protezione contro i rischi dovuti al benzene, che figura al punto sesto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbono assumere la forma di una Convenzione internazionale, adotta, oggi ventitrè giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione che sarà denominata Convenzione sul benzene, 1971: . La presente Convenzione si applica a tutte le attività che comportano l'esposizione dei lavoratori: a) a idrocarburo aromatico benzene C6 H6, qui di seguito chiamato "benzene"; b) ai prodotti il cui tasso di benzene oltrepassa l'1 per cento in volume, qui di seguito chiamati "prodotti contenenti benzene".
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-1-7

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