Convenzione 136›Parte VI
Art. 1
In vigore dal 14 mag 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE 136
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DI INTOSSICAZIONE DOVUTI
AL BENZENE
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del
Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio
internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione;
Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla protezione
contro i rischi dovuti al benzene, che figura al punto sesto dell'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte debbono assumere la forma di una
Convenzione internazionale,
adotta, oggi ventitrè giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione che sarà denominata Convenzione sul benzene, 1971:
.
La presente Convenzione si applica a tutte le attività che
comportano l'esposizione dei lavoratori:
a) a idrocarburo aromatico benzene C6 H6, qui di seguito chiamato
"benzene";
b) ai prodotti il cui tasso di benzene oltrepassa l'1 per cento
in volume, qui di seguito chiamati "prodotti contenenti benzene".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-1-7