Convenzione 135›Parte VI
Art. 13
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che riveda
totalmente o parzialmente la presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un
membro comporterà di pieno diritto, nonostante l' sopracitato, la immediata denuncia della presente convenzione, con
riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova
Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperti alla ratifica dei membri.
2. La presente Convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua
forma e tenore per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificherebbero la Convenzione riveduta.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-13-5