Convenzione 135›Parte VI
Art. 9
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione
potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione che
- entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente - non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-9-6