Convenzione 135›Parte VI
Art. 4
In vigore dal 14 mag 1981
.
La legislazione nazionale, gli accordi collettivi, le sentenze
arbitrali o le decisioni giudiziarie potranno determinare il tipo o i tipi di rappresentanti dei lavoratori che dovranno avere diritto alla protezione e alle agevolazioni previste dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-4-6