Convenzione 134›Parte VI
Art. 17
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda
globalmente o parzialmente la presente convenzione, e salvo che sia diversamente disposto dalla nuova convenzione:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un
membro comporterà, di diritto, nonostante l' di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova
convenzione riveduta la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei membri.
2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua
forma e portata per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-17-4