Convenzione 135›Parte VI
Art. 1
In vigore dal 14 mag 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE 135
CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI NELL'AZIENDA E ALLE AGEVOLAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE LORO CONCESSE
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del
Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione;
Preso atto delle disposizioni della Convenzione sul diritto di
associazione e di trattativa collettiva, che protegge i lavoratori da qualsiasi atto di discriminazione tendente a violare la libertà sindacale in materia di impiego;
Considerato che è auspicabile adottare disposizioni integrative
riguardanti i rappresentanti dei lavoratori;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione
dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse, tema che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione
internazionale,
adotta, oggi, ventitrè giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione, che sarà denominata Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971:
I rappresentanti dei lavoratori nell'azienda devono beneficiare di
una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualità di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attività in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attività sindacali, purchè agiscano in conformità alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-1-6