Convenzione 135›Parte VI
Art. 6
In vigore dal 14 mag 1981
.
L'applicazione delle disposizioni della Convenzione potrà essere
assicurata o tramite la legislazione nazionale, o accordi collettivi o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-6-6