Convenzione 135›Parte VI
Art. 5
In vigore dal 14 mag 1981
.
Qualora in un'azienda vi siano sia rappresentanti sindacali che
rappresentanti eletti, dovranno essere adottate misure adeguate, ogni qualvolta sarà necessario, per garantire che la presenza dei rappresentanti eletti non indebolisca la situazione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti, e per incoraggiare la collaborazione, su tutte le questioni pertinenti, tra i rappresentanti eletti, da un lato, ed i sindacati interessati e i loro rappresentanti, dall'altro.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-5-6