Convenzione 135›Parte VI
Art. 3
In vigore dal 14 mag 1981
.
Ai fini della presente convenzione, i termini "rappresentanti dei
lavoratori" indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano:
a) rappresentanti sindacali, cioè rappresentanti nominati o
eletti da sindacati o dai membri di sindacati;
b) oppure rappresentanti eletti, cioè rappresentanti liberamente
eletti dai lavoratori dell'azienda in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi collettivi, e le cui funzioni non si estendano ad attività riconosciute, nei Paesi interessati, di competenza esclusiva dei sindacati.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-3-6