Art. 1
Convenzione 135Parte VI

Art. 1

123 / 205
In vigore dal 14 mag 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 135 CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI NELL'AZIENDA E ALLE AGEVOLAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE LORO CONCESSE La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Preso atto delle disposizioni della Convenzione sul diritto di associazione e di trattativa collettiva, che protegge i lavoratori da qualsiasi atto di discriminazione tendente a violare la libertà sindacale in materia di impiego; Considerato che è auspicabile adottare disposizioni integrative riguardanti i rappresentanti dei lavoratori; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse, tema che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione internazionale, adotta, oggi, ventitrè giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione, che sarà denominata Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971: I rappresentanti dei lavoratori nell'azienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualità di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attività in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attività sindacali, purchè agiscano in conformità alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-1-6