Convenzione

Art. 9

In vigore dal 18 set 1980
Qualora l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale l'atto deve essere notificato non è indicato in maniera precisa o sia inesatto, il tribunale richiesto accerterà, se possibile, l'indirizzo esatto.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-9

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