Convenzione
Art. 7
In vigore dal 18 set 1980
1) Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari dovranno essere accompagnati da una nota che precisi, a seconda dei casi:
a) l'autorità da cui emana l'atto;
b) la natura dell'atto da consegnare;
c) i nomi e le qualità delle parti;
d) il nome e l'indirizzo del destinatario.
2) La nota sarà redatta nella lingua della presente Convenzione o sarà accompagnata da una traduzione in questa lingua, certificata conforme dalle autorità dello Stato richiedente. In merito alla traduzione degli atti allegati alla nota si applicano le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-7