Convenzione
Art. 12
Trasmissione ed esecuzione delle commissioni rogatorie
In vigore dal 18 set 1980
1) Le commissioni rogatorie da eseguirsi sul territorio di una delle Parti Contraenti, saranno eseguite dai tribunali.
2) Esse saranno trasmesse per la via di cui all'.
3) Ove il tribunale richiesto sia incompetente, esso trasmetterà d'ufficio la commissione rogatoria al tribunale competente e ne informerà immediatamente il tribunale richiedente.
4) Le disposizioni del presente articolo non escludono la facoltà per le Parti Contraenti di fare eseguire direttamente dai loro rappresentanti diplomatici o consolari, le commissioni rogatorie relative all'audizione dei propri cittadini, purchè questi ultimi non siano al tempo stesso cittadini dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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