Convenzione

Art. 16

Esecuzione di decisioni adottate per quanto concerne le spese

In vigore dal 18 set 1980
1) Ove la parte esonerata, in virtù del paragrafo 2 dell'articolo primo, dal deposito di una cauzione judicatum solvi sia stata obbligata da una decisione definitiva ed esecutiva a pagare le spese processuali, si applicheranno all'esecuzione di tale decisione, sul territorio dell'altra Parte Contraente, le disposizioni degli della Convenzione sulla procedura civile, fatta all'Aja il 1 marzo 1954. 2) La domanda di exequatur dovrà essere presentata al tribunale adito in prima istanza, che la trasmetterà per la via prevista dall' della presente Convenzione, al tribunale competente dell'altra Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-16

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