Convenzione
Art. 20
In vigore dal 18 set 1980
Le autorità di stato civile di ciascuna Parte Contraente invieranno all'autorità dell'altra Parte Contraente gli atti di stato civile concernenti i propri cittadini o i cittadini di altri Paesi, redatti senza pagamento di diritti e tasse, richiesti per uso ufficiale. Il motivo dell'uso deve essere debitamente indicato nella domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-20