Convenzione

Art. 22

Scambio di informazioni giuridiche

In vigore dal 18 set 1980
I Ministeri della giustizia delle Parti Contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, su domanda, ogni informazione giuridica necessaria all'applicazione della presente Convenzione, nonché ogni altra informazione sulle disposizioni di legge in vigore.
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