Convenzione

Art. 18

Esecuzione della legalizzazione

In vigore dal 18 set 1980
Gli atti redatti nella forma prescritta dall'autorità competente di una delle Parti Contraenti nella propria giurisdizione o gli atti legalizzati e muniti di un timbro ufficiale per essere utilizzati sul territorio dell'altra Parte Contraente, sono esenti da ogni forma di legalizzazione diplomatica o consolare.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-18

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