Convenzione
Art. 14
In vigore dal 18 set 1980
1) Il tribunale richiesto, nella esecuzione delle commissioni rogatorie, applica le leggi del proprio Paese.
2) Tuttavia, su espressa richiesta del tribunale richiedente, il tribunale richiesto dovrà:
a) eseguire la commissione rogatoria secondo le forme precisate dal tribunale richiedente, se queste non sono contrarie alla legislazione del suo paese;
b) informare, in tempo utile, il tribunale richiedente della data e del luogo in cui si procederà all'esecuzione della commissione rogatoria, affinché le parti interessate possano assistervi, compatibilmente con le leggi della Parte Contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-14