Convenzione

Art. 10

In vigore dal 18 set 1980
L'attestazione di notifica si farà per mezzo di una ricevuta datata, corredata dalla firma della persona che ha effettuato la notifica e del destinatario, nonché del timbro del tribunale autorizzato ad eseguire la notifica oppure da un certificato del suddetto tribunale che indichi il luogo, la modalità e la data della notifica.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-10

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