Convenzione

Art. 5

Trasmissione di domande di assistenza giudiziaria

In vigore dal 18 set 1980
I tribunali delle Parti Contraenti trasmetteranno le proprie domande di assistenza giudiziaria per il tramite dei rispettivi Ministeri della giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-5

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