Convenzione
Art. 5
Trasmissione di domande di assistenza giudiziaria
In vigore dal 18 set 1980
I tribunali delle Parti Contraenti trasmetteranno le proprie domande di assistenza giudiziaria per il tramite dei rispettivi Ministeri della giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-5