Convenzione
Art. 3
Oggetto dell'assistenza giudiziaria
In vigore dal 18 set 1980
1) I tribunali delle Parti Contraenti si presteranno assistenza giudiziaria reciproca nelle materie di cui alla presente Convenzione.
2) L'assistenza giudiziaria reciproca riguarda l'esecuzione di atti procedurali e in particolare la notifica di documenti, l'audizione di testi e di consulenti e l'invio di prove materiali e di documenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-3