Convenzione

Art. 3

Oggetto dell'assistenza giudiziaria

In vigore dal 18 set 1980
1) I tribunali delle Parti Contraenti si presteranno assistenza giudiziaria reciproca nelle materie di cui alla presente Convenzione. 2) L'assistenza giudiziaria reciproca riguarda l'esecuzione di atti procedurali e in particolare la notifica di documenti, l'audizione di testi e di consulenti e l'invio di prove materiali e di documenti.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-3

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