Convenzione

Art. 8

Notifica degli atti

In vigore dal 18 set 1980
1) Se l'atto da notificare è stato redatto nella lingua del tribunale richiesto o ad esso è stata allegata una traduzione in tale lingua, il tribunale richiesto eseguirà la notifica applicando le disposizioni al riguardo del proprio ordinamento. 2) Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, l'atto dovrà essere notificato al destinatario solo nel caso in cui egli lo accetti volontariamente. 3) La traduzione di cui al comma 1 deve essere effettuata da un organismo autorizzato o da un traduttore giurato di una delle Parti Contraenti. 4) Il tribunale richiesto può, su domanda del tribunale richiedente eseguire la notifica anche secondo la procedura speciale desiderata da quest'ultimo, quando ciò non sia contrario ai principi generali della legislazione dello Stato del tribunale richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-8

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