Convenzione

Art. 6

Trasmissione di atti giudiziari ed extra-giudiziari

In vigore dal 18 set 1980
1) Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, destinati a persone residenti sul territorio di una delle Parti Contraenti saranno trasmessi per le vie di cui all'articolo precedente. 2) Le disposizioni del presente articolo non escludono la facoltà per le Parti Contraenti di fare pervenire direttamente, per il tramite dei propri rappresentanti diplomatici o consolari, gli atti giudiziari destinati ai propri cittadini purchè questi non abbiano contemporaneamente la cittadinanza dell'altra Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-6

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