Convenzione

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 set 1980
Per "tribunali" ai sensi della presente Convenzione, si intendono tutte le autorità competenti in materia civile, commerciale e di diritto di famiglia, quale che sia la loro denominazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo