Convenzione

Art. 4

Rifiuto di assistenza giudiziaria

In vigore dal 18 set 1980
1) Il tribunale richiesto potrà rifiutarsi di eseguire una richiesta di assistenza giudiziaria se, in base alla legge del suo Paese, questa non è di sua competenza, o se essa è di natura tale da ledere la sovranità e sicurezza, oppure se è contraria ai principi generali della legislazione dello Stato in cui deve avere esecuzione. 2) Il rifiuto non è ammesso per la sola considerazione che l'azione in giudizio è fondata su principi di diritto sconosciuti alla legislazione della Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-4

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