Convenzione

Art. 13

In vigore dal 18 set 1980
Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate da una traduzione nella lingua della presente Convenzione, effettuata da un organo autorizzato o da un traduttore giurato di una delle Parti Contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-13

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