Convenzione
Art. 13
In vigore dal 18 set 1980
Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate da una traduzione nella lingua della presente Convenzione, effettuata da un organo autorizzato o da un traduttore giurato di una delle Parti Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-13