Convenzione
Art. 17
Assistenza giudiziaria gratuita
In vigore dal 18 set 1980
1) L'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita è regolata dalle disposizioni degli della Convenzione relativa alla procedura civile, fatta all'Aja il 1 marzo 1954.
2) Quando la parte che richiede l'ammissione al beneficio della assistenza giudiziaria gratuita non si trova nel paese in cui l'assistenza giudiziaria gratuita dovrebbe essere concessa, essa potrà anche presentare la propria domanda al tribunale che sarebbe competente in base al proprio domicilio o residenza abituale. Tale tribunale trasmetterà la domanda, per la via di cui all' della presente Convenzione, al tribunale competente dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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