Convenzione

Art. 19

Scambio di atti di stato civile

In vigore dal 18 set 1980
1) Le Parti Contraenti si invieranno reciprocamente, una volta all'anno, senza pagamento di diritti o tasse, gli atti di stato civile relativi alla nascita, al matrimonio o al decesso dei cittadini dell'altra Parte Contraente. 2) Quando l'autorità di stato civile di una delle Parti Contraenti iscrive successivamente o rettifica nel registro dello stato civile un dato concernente lo stato civile di un cittadino dell'altra Parte Contraente, l'atto contenente l'iscrizione successiva o la rettifica dovrà essere inviato anch'esso a quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-19

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