Convenzione
Art. 19
Scambio di atti di stato civile
In vigore dal 18 set 1980
1) Le Parti Contraenti si invieranno reciprocamente, una volta all'anno, senza pagamento di diritti o tasse, gli atti di stato civile relativi alla nascita, al matrimonio o al decesso dei cittadini dell'altra Parte Contraente.
2) Quando l'autorità di stato civile di una delle Parti Contraenti iscrive successivamente o rettifica nel registro dello stato civile un dato concernente lo stato civile di un cittadino dell'altra Parte Contraente, l'atto contenente l'iscrizione successiva o la rettifica dovrà essere inviato anch'esso a quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-19