Convenzione
Art. 24
In vigore dal 18 set 1980
1) La presente Convenzione entrerà in vigore dopo 30 (trenta) giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di avere vigore dopo un anno a partire dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'avrà denunciata.
2) Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di aver vigore: la Convenzione fatta a Roma il 6 aprile 1922 sulla protezione reciproca dei cittadini nonché le Dichiarazioni fatte a Roma il 29 settembre 1883 e a Vienna il 16 ottobre 1883 sulla comunicazione reciproca degli estratti dal registro di stato civile e degli atti di naturalizzazione.
In fede di che i Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli alla presente Convenzione.
Fatto a Budapest, il 26 maggio 1977, in duplice esemplare in lingua francese.
In nome della Repubblica italiana
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
In nome della Repubblica Popolare Ungherese
KOROM MIHALY
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
Storico versioni
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