Convenzione
Art. 23
Disposizioni finali
In vigore dal 18 set 1980
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma il più presto possibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-23