Art. 23 · Disposizioni finali
Convenzione

Art. 23

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Disposizioni finali

In vigore dal 18 set 1980
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma il più presto possibile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512#art-c-23