AccordoParte IV

Art. XVIII

In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XVIII. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni per invalidità, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per i figli e le prestazioni in caso di morte acquisite in virtù della legislazione di una delle due Parti non saranno soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risieda nel territorio dell'altra Parte e saranno erogabili nel territorio dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-xviii

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