AccordoParte IV

Art. XIX

In vigore dal 25 gen 1979
Articolo XIX. Le Autorità competenti e le Istituzioni incaricate dell'applicazione del presente Accordo: a) si comunicheranno vicendevolmente qualsiasi informazione necessaria ai fini della sua applicazione; b) si forniranno reciproca e gratuita assistenza per quanto concerne qualsiasi questione che si riferisca alla sua applicazione; c) si comunicheranno vicendevolmente, senza indugio, tutte le informazioni relative alle misure da loro adottate per l'applicazione del presente Accordo o relative alle modifiche apportate nelle rispettive legislazioni per quanto tali modifiche incidano sull'applicazione delle disposizioni dell'Accordo stesso. Ogni informazione fornita in virtù del paragrafo sarà utilizzata esclusivamente ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo relative all'applicazione della legislazione. I Governi dell'Italia e del Canada concorderanno le intese amministrative necessarie ai fini dell'applicazione del presente Accordo; tali intese potranno essere emendate o altrimenti modificate di volta in volta e dovranno, fra l'altro, prevedere i criteri da adottare per prevenire, in sede di determinazione del diritto, i casi di sovrapposizione dei periodi accreditati a favore di una stessa persona in virtù della legislazione delle due Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-xix

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo