AccordoParte III

Art. XV

In vigore dal 25 gen 1979
PRESTAZIONI IN CASO DI TUBERCOLOSI Articolo XV. Qualora una persona non abbia soddisfatto, in base ai soli periodi di contribuzione accreditati in virtù della legislazione italiana, i requisiti richiesti da tale legislazione per la erogazione delle prestazioni in caso di tubercolosi, saranno presi in considerazione, nella misura necessaria all'acquisizione del diritto, i periodi di contribuzione accreditati in base al Regime pensionistico del Canada. Le prestazioni in caso di tubercolosi saranno erogate esclusivamente durante la residenza nel territorio italiano.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-xv

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