AccordoParte III

Art. XII

In vigore dal 25 gen 1979
ASSEGNI PER IL CONIUGE Articolo XII. La legislazione canadese applicabile agli assegni per il coniuge in base al presente articolo è, nonostante ogni altra disposizione del presente Accordo, lo "Old Age Security Act" ad eccezione dell'articolo 17.1 di detta legge. Qualora una persona non abbia diritto all'assegno per il coniuge in quanto non soddisfa ai requisiti di residenza stabiliti dalla legislazione canadese, il Canada, a condizione che tale persona abbia risieduto complessivamente nei territori delle Parti per almeno dieci anni, erogherà una quota dell'assegno per il coniuge determinata in conformità con la legislazione del Canada, in base al rapporto fra il numero di anni di residenza in Canada ed il totale dei periodi accreditati di residenza nei territori delle due Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-xii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo