AccordoParte III

Art. XIII

In vigore dal 25 gen 1979
PRESTAZIONI AI SUPERSTITI, PER INVALIDITÀ, PER I FIGLI E PER MORTE Articolo XIII. Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle prestazioni ai superstiti, alle prestazioni per invalidità, alle prestazioni per i figli e alle prestazioni in caso di morte nella misura richiesta dalla natura della prestazione. Qualora una persona abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtù della legislazione di una Parte senza far ricorso alle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo, la prestazione sarà prorogabile anche nel territorio dell'altra Parte. Qualora una persona non abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtù della legislazione di una delle due Parti, l'acquisizione del diritto alla prestazione sarà determinata totalizzando i periodi accreditati in base alle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo. Ai soli fini delle prestazioni ai superstiti, delle prestazioni per i figli e delle prestazioni in caso di morte, ogni riferimento nel presente articolo ad un periodo accreditato dovrà intendersi come relativo alla persona in virtù dei cui contributi è richiesta una prestazione. a) Ai fini della determinazione dell'ammontare di una prestazione erogabile da parte del Canada ai sensi del paragrafo del presente articolo, un anno per il quale sono stati versati contributi in virtù della legislazione italiana per almeno 13 settimane verrà considerato come un anno per il quale sono stati versati contributi in virtù del Regime pensionistico del Canada, fatte salve le disposizioni relative ai periodi minimi di contribuzione in virtù del Regime pensionistico del Canada, come potrà essere previsto nelle intese amministrative. b) Ai fini della determinazione dell'ammontare delle prestazioni erogabili da parte dell'Italia in conformità di quanto previsto dal paragrafo si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo XI, paragrafo, lettere b) (i), (il) e (iii). Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo XI, paragrafo, lettere a), b) e c). Le prestazioni erogabili da una delle due Parti in virtù del presente articolo saranno erogate anche se il titolare risiede nel territorio dell'altra Parte. a) Qualora una persona abbia versato contributi per un periodo inferiore a 53 settimane in virtù della legislazione italiana ed abbia versato contributi in virtù della legislazione canadese per almeno due anni, tale periodo sarà riconosciuto dal Canada ai fini dell'applicazione del presente articolo ed il paragrafo non si applicherà alla legislazione italiana. b) Qualora una persona abbia versato contributi per un solo anno in virtù della legislazione canadese e le siano stati accreditati contributi per almeno 52 settimane in virtù della legislazione italiana, tale anno sarà riconosciuto dall'Italia ai fini dell'applicazione del presente articolo ed il paragrafo non si applicherà alla legislazione canadese.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-xiii

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