Accordo›Parte II
Art. VIII
In vigore dal 25 gen 1979
Articolo VIII.
Fatto salvo quanto previsto all'articolo IX, paragrafo, i membri del personale navigante dipendenti da un vettore aereo internazionale operante in entrambi i Paesi saranno soggetti alla legislazione della Parte nel cui territorio il vettore ha la sua sede; ma, qualora essi risiedano nel territorio dell'altra Parte, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-viii