Accordo›Parte II
Art. V
In vigore dal 25 gen 1979
Articolo V.
Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all'articolo VI, il quale sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di una Parte, venga inviato da tale datore di lavoro nel territorio di una Parte, a detto lavoratore continuerà ad applicarsi, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, la legislazione della prima Parte per un periodo massimo di 24 mesi.
a) Qualora, anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all'articolo VI, che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di detta Parte, sia stato inviato da tale datore di lavoro per svolgere la propria attività nel territorio dell'altra Parte, detto lavoratore, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, avrà diritto di scegliere, entro tre mesi da tale entrata in vigore, l'applicazione, per quanto concerne il rapporto di lavoro stesso, della legislazione dell'una o dell'altra Parte. Qualora egli scelga la legislazione della prima Parte, gli si applicherà la legislazione di tale Parte per un periodo massimo di 24 mesi; qualora egli scelga la legislazione della seconda Parte, gli si applicherà la legislazione di tale Parte. In entrambi i casi la sua scelta avrà effetto a partire dal giorno in cui egli ne avrà dato comunicazione alla idonea Autorità competente.
b) Qualora detto lavoratore non dovesse esercitare alcuna scelta in base a quanto previsto dalla lettera a), continuerà ad applicarglisi la legislazione cui era soggetto al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo. Qualora, in virtù di tale disposizione, si applichi la legislazione della prima Parte, di cui alla lettera a), la medesima gli si applicherà per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
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