Accordo›Parte I
Art. I
In vigore dal 25 gen 1979
ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA L'ITALIA ED IL CANADA
Il Governo dell'Italia e il Governo del Canada hanno concordato quanto segue:
Articolo I.
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, fatto salvo quanto da esso diversamente disposto:
a) "prestazione per i figli" designa, per quanto concerne il Canada, una prestazione per orfano o una prestazione per figlio di assicurato invalido erogabile in base al Regime pensionistico del Canada;
b) "Autorità competente" designa il Ministro o i Ministri responsabili dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio di ciascuna Parte;
c) "periodo accreditato" designa un periodo di contribuzione o di residenza utile ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione in virtù della legislazione dell'una o dell'altra Parte.
Designa anche, per quanto concerne l'Italia, un periodo assimilata dalla legislazione italiana ad un periodo di contribuzione e, per quanto concerne il Canada, un periodo ("periodo equivalente") durante il quale è erogabile una pensione di invalidità in virtù del Regime pensionistico del Canada;
d) "prestazione in caso di morte" designa, per quanto concerne il Canada, una prestazione in caso di morte erogabile in virtù del Regime pensionistico del Canada;
e) "lavoratore" designa, per quanto concerne l'Italia, una persona considerata come lavoratore dalla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una persona che svolga una attività lavorativa coperta dal Regime pensionistico del Canada;
f) "pubblico impiego" designa, per quanto concerne l'Italia, l'impiego di una persona legata all'organismo da cui dipende da un rapporto di diritto pubblico, e, per quanto concerne il Canada, designa l'impiego in qualità di membri della Polizia reale canadese a cavallo o delle Forze armate del Canada, nonché l'impiego di qualsiasi persona dipendente dal Governo del Canada o dal Governo od ente municipale di qualsiasi provincia e include ogni impiego che possa essere designato come tale di volta in volta dalle Autorità competenti di ciascuna delle due Parti;
g) "prestazione di invalidità" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione di invalidità o una pensione privilegiata d'invalidità erogabile in base alla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una pensione di invalidità erogabile in base al Regime pensionistico del Canada;
h) "legislazione" designa la legislazione specificata o descritta all'articolo II, e ogni emendamento alla suddetta, e includerà:
(i) i provvedimenti legislativi e i regolamenti relativi a nuovi rischi od obblighi sociali, ma solo ove le Parti addivengano ad intese a tale effetto;
(ii) i provvedimenti legislativi e i regolamenti che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, ma solo qualora il Governo della Parte interessata non notifichi la propria volontà contraria al Governo dell'altra Parte entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali provvedimenti legislativi e regolamenti;
i) "mese" designa un mese di calendario;
j) "prestazione di vecchiaia" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione di vecchiaia, una pensione di anzianità o una pensione anticipata erogabile in base alla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una pensione di vecchiaia erogabile in base allo "Old Age Security Act" (esclusi ogni supplemento subordinato al reddito, l'assegno per il coniuge e la pensione in caso di ritiro dal lavoro - "retirement pension" - concessa in base al Regime pensionistico del Canada);
k) "pensione", "assegno" o "prestazione" includono qualsiasi maggiorazione di pensione, assegno o prestazione;
l) "assegno per il coniuge" designa la prestazione comprendente l'equivalente della pensione e l'equivalente del supplemento erogabili al coniuge di un pensionato ai sensi dello "Old Age Security Act";
m) "prestazione ai superstiti" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione erogabile in base alla legislazione italiana alle categorie di familiari di un assicurato o pensionato defunto riconosciuti, ai sensi di detta legislazione, come superstiti di tale assicurato o pensionato e, per quanto concerne il Canada, una pensione ai superstiti erogabile al coniuge superstite in base al Regime pensionistico del Canada;
n) "territorio" designa, per quanto concerne l'Italia, il territorio della Repubblica italiana e, per quanto concerne il Canada, il territorio del Canada;
o) "prestazioni in caso di tubercolosi" designano le prestazioni in natura o in denaro erogabili in caso di tubercolosi in virtù della legislazione italiana;
p) "anno" designa un anno di calendario;
q) altri termini ed espressioni hanno il significato loro rispettivamente attribuito dalla legislazione applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-i