Accordo›Parte I
Art. II
In vigore dal 25 gen 1979
Articolo II.
Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
a) per quanto concerne l'Italia:
(i) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali;
(ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla lettera (i);
(iii) alla legislazione concernente l'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi; e
(iv) ai soli fini di quanto previsto dal successivo articolo XXIV, alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) per quanto concerne il Canada:
(i) allo "Old Age Security Act"; e
(ii) al Regime pensionistico del Canada.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-ii