AccordoParte I

Art. II

In vigore dal 25 gen 1979
Articolo II. Le disposizioni del presente Accordo si applicano: a) per quanto concerne l'Italia: (i) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali; (ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla lettera (i); (iii) alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; e (iv) ai soli fini di quanto previsto dal successivo articolo XXIV, alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) per quanto concerne il Canada: (i) allo "Old Age Security Act"; e (ii) al Regime pensionistico del Canada.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-ii

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