AccordoParte I

Art. III

In vigore dal 25 gen 1979
Articolo III. Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'articolo 11, nonché ai loro familiari a carico e superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del presente Accordo, una persona cui si applica la legislazione di una delle due Parti in virtù del presente Accordo gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi di tale legislazione come se fosse soggetta a detta legislazione senza avvalersi del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-iii

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