AccordoParte II

Art. IV

In vigore dal 25 gen 1979
Articolo IV. Fatto salvo quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, un lavoratore è soggetto unicamente alla legislazione della Parte sul cui territorio svolge la sua attività. Fatto salvo quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, qualora un lavoratore svolga la sua attività nello stesso periodo di tempo nel territorio di ambedue le Parti sarà soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte nel cui territorio risiede. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un lavoratore sarà considerato risiedere nel territorio in cui ha una dimora permanente disponibile e, se ha una dimora permanente disponibile in entrambi i territori, sarà considerato risiedere nel territorio nel quale ha il centro principale dei propri interessi.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-iv

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