AccordoParte II

Art. IX

In vigore dal 25 gen 1979
Articolo IX. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo, qualora, in virtù delle disposizioni della presente parte, una persona diversa da quelle di cui agli articoli VII e VIII sia soggetta alla legislazione canadese durante un qualsiasi periodo di residenza nel territorio italiano, tale periodo di residenza sarà considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che la accompagnano e risiedono con essa, come periodo di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese. I periodi durante i quali il coniuge o i familiari a carico di cui al paragrafo sono soggetti, a cagione del loro impiego, alla legislazione italiana, non saranno considerati come periodi di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo, qualora, in virtù delle disposizioni della presente parte, una persona diversa da quelle di cui agli articoli VII e VIII sia soggetta alla legislazione italiana durante un qualsiasi periodo di residenza nel territorio del Canada, tale periodo non sarà considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che la accompagnano e risiedono con essa, come periodo di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese. I periodi durante i quali il coniuge o un familiare a carico di cui al precedente paragrafo versi i contributi al Regime pensionistico del Canada verranno considerati quali periodi di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.
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