AccordoParte III

Art. XI

In vigore dal 25 gen 1979
PRESTAZIONI DI VECCHIAIA Articolo XI. Qualora una persona abbia diritto a prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di una delle due Parti senza fare ricorso alle successive disposizioni del presente articolo, la prestazione erogabile in virtù della legislazione italiana sarà erogabile anche nel territorio del Canada, e la prestazione erogabile in virtù della legislazione canadese sarà erogabile anche nel territorio italiano a condizione o che il numero di anni di residenza in Canada compiuti in base alla legislazione canadese ammonti ad almeno venti, oppure che i periodi di residenza nel territorio di entrambe le Parti, cumulati conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo del presente articolo, quando siano espressi in anni in Canada, assommino ad almeno venti. La legislazione canadese che verrà applicata alle restanti disposizioni del presente articolo sarà, nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, lo "Old Age Security Act", ad eccezione dell'articolo III di tale legge. Qualora una persona non abbia diritto a prestazioni per vecchiaia in base ai periodi accreditati in virtù della legislazione dell'una o dell'altra Parte, il diritto a prestazioni per vecchiaia sarà determinato totalizzando i periodi accreditati in conformità delle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo. a) Ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni di vecchiaia erogabili dall'Italia in base al paragrafo del presente articolo, la residenza nel territorio italiano sarà considerata come residenza nel territorio del Canada. b) Ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni di vecchiaia erogabili dall'Italia in base al paragrafo del presente articolo: (i) una settimana che abbia avuto fine il 31 dicembre 1965 o anteriormente a quella data, che verrebbe riconosciuta quale settimana di residenza in base allo "Old Age Security Act", sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana; (ii) un anno che abbia avuto inizio il 1 gennaio 1966 o posteriormente a quella data, nel corso del quale sia stato versato un contributo al Regime pensionistico del Canada, sarà considerato come 52 settimane di contribuzione ai sensi della legislazione italiana e, in un anno nel corso del quale un periodo equivalente è accreditato in base al Regime pensionistico del Canada, senza che venga versata alcuna contribuzione al detto regime, una settimana di tale periodo equivalente sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana; (iii) una settimana che abbia avuto inizio il 1 gennaio 1966 o posteriormente a quella data, la quale verrebbe considerata come una settimana di residenza ai fini dello "Old Age Security Act", e in relazione alla quale non siano stati versati contributi in base al Regime pensionistico del Canada, sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana. a) Ciascuna Parte determinerà, in conformità con i criteri fissati al precedente paragrafo, l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto qualora tutti i periodi accreditati in base alla legislazione di ambedue le Parti fossero stati compiuti esclusivamente in virtù della legislazione di tale Parte. Ai fini della determinazione del predetto ammontare teorico, la Parte, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo delle retribuzioni o dei contributi, determina le retribuzioni o i contributi da prendere in considerazione per i periodi accreditati in virtù della legislazione dell'altra Parte, sulla base della media delle retribuzioni o dei contributi accertati per i periodi accreditati in virtù della legislazione che essa applica. b) Ciascuna Parte erogherà una quota determinata moltiplicando l'ammontare teorico di cui alla lettera a) per il rapporto tra i periodi accreditati in virtù della legislazione di quella Parte e il totale dei periodi accreditati ai sensi della legislazione di entrambe le Parti, o il periodo che possa essere previsto da intese amministrative. c) Le intese amministrative di cui all'articolo XIX, paragrafo, includeranno le adeguate formule dettagliate necessarie per l'attuazione delle lettere a) e b). d) Nonostante quanto previsto alla lettera b), qualora il totale dei periodi accreditati secondo la lettera a) non raggiunga almeno dieci anni, il Canada non sarà tenuto ad erogare alcuna pensione di vecchiaia in virtù del presente articolo, e, qualora il totale non raggiunga almeno venti anni, il Canada non sarà tenuto ad erogare alcuna pensione di vecchiaia nel territorio italiano in virtù del presente articolo. Qualora il totale dei periodi accreditati a favore di una persona in virtù della legislazione di una Parte sia inferiore complessivamente a 53 settimane, nessuna prestazione verrà concessa da tale l'arte in base ai precedenti paragrafi e, e i predetti periodi verranno presi in considerazione dall'altra Parte ai fini dell'applicazione della propria legislazione.
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