Accordo›Parte II
Art. X
In vigore dal 25 gen 1979
Articolo X.
Nonostante quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, le Autorità competenti potranno addivenire a quelle intese che ritengano necessarie nell'interesse di particolari persone o categorie di persone, conformemente allo spirito e ai principi fondamentali del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;869#art-a-x